25 settembre 2025
Dal 9 agosto 2025 è in vigore il Decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116 (“Decreto Rifiuti” o “Terra dei Fuochi”), che inasprisce drasticamente il quadro sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti e introduce nuovi strumenti di controllo. La conversione in legge è attesa entro il 7 ottobre 2025 (60 giorni), ma le norme sono già efficaci e vanno gestite ora.
Le 6 novità chiave da conoscere
1. Gestione non autorizzata = delitto (non più contravvenzione) Diventa reato con reclusione da 6 mesi a 3 anni per rifiuti non pericolosi e da 1 a 5 anni per pericolosi; pene più alte se sussiste pericolo per la vita o l’ambiente.
2. Abbandono e discariche abusive = pene più dure: Nuove fattispecie aggravate portano fino a 5–7 anni nei casi più gravi. Anche il deposito temporaneo irregolare può essere valutato come smaltimento illecito, con conseguente attrazione nell’alveo penale.
3. Spedizioni transfrontaliere illegali: La “spedizione illegale” (art. 259 TUA) passa a reclusione da 1 a 5 anni, con aumenti se riguarda rifiuti pericolosi.
4. Sanzioni accessorie “pesanti”: In caso di violazioni scatta la sospensione dall’Albo Gestori Ambientali, sospensione della patente fino a 9 mesi se il reato è commesso con veicoli, e confisca obbligatoria del mezzo usato per l’illecito.
5. Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001): L’ampliamento dei reati ambientali rilevanti accresce la responsabilità 231 dell’impresa: servono modelli e controlli aggiornati.
6. Video sorveglianza comunale: I Comuni possono accertare gli illeciti anche senza contestazione immediata tramite sistemi di video sorveglianza pubblici, con indicazioni operative ministeriali in arrivo/già diffuse. (Attenzione: non è un “liberi tutti” sulle fototrappole private: permangono limiti privacy).
Cosa rischiano titolari e responsabili d’impresa
Oltre alle pene principali, titolari e responsabili possono subire misure interdittive, sospensioni e aggravi specifici (es. sospensione/cancellazione da Albo, divieti di contrattare con la PA nei casi 231). L’“omessa vigilanza” sulle persone che materialmente commettono il reato può far scattare profili di responsabilità.
1) Deposito temporaneo * Verifica tempi, quantitativi, cadenza di avvio a recupero/smaltimento, segregazione dei flussi e etichettatura. * Metti per iscritto istruzioni e fotografa lo stato dei luoghi (layout, aree, cartellonistica).
2) Fornitori ambientali * Controlla iscrizione all’Albo, categorie e scadenze; autorizzazioni degli impianti di destino; coperture assicurative. * Archivia digitalmente verifiche e scadenziari.
3) Documenti e tracciabilità * FIR, registri, MUD e spedizioni transfrontaliere: allinea procedure e formazione del personale. * Evita “falsità documentale”: ora può scattare la reclusione e la confisca del mezzo.
4) Modello 231 * Mappa i reati ambientali aggiornati, adegua protocollo rifiuti, deleghe, controlli e formazione.
5) Videosorveglianza * Se il Comune utilizza telecamere, prevedi policy interne (confronto con RSPP e consulente privacy) e procedure di risposta a contestazioni e richieste atti.
❓Domande frequenti
Il decreto è già applicabile?
Sì. È in vigore dal 9 agosto 2025; potrà essere modificato in conversione, ma oggi si applica.
Il “deposito temporaneo” errato coincide con una multa?
No: in un ipotesi irregolare può essere valutato come smaltimento illecito con conseguenze penali.
Quanto sono reali i rischi sulle spedizioni estere?
Molto concreti: la spedizione illegale è ora sottoposta a penale con reclusione 1–5 anni (più alta se si tratta di rifiuti pericolosi).
Possono multarmi anche a distanza di tempo?
Sì, le telecamere pubbliche possono supportare l’accertamento senza contestazione immediata, nei limiti indicati; non c’è però liberalizzazione indiscriminata delle videocamere o fototrappole private.
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